COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D GATTOPARDO PALMA – ( avverso squalifica calciatore Lauricella Salvatore fino al 21.12.2011 – GARA GATTOPARDO PALMA/CALCIO CANICATTI’ del 13.12.2006 – CAMPIONATO JUNIORES – C.U. n° 19 DEL 20.12.2006 C.P. AGRIGENTO) – Proc. n° 16/b
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S.D GATTOPARDO PALMA – ( avverso squalifica calciatore Lauricella Salvatore fino al 21.12.2011 – GARA GATTOPARDO PALMA/CALCIO CANICATTI’ del 13.12.2006 – CAMPIONATO JUNIORES – C.U. n° 19 DEL 20.12.2006 C.P. AGRIGENTO) –
Proc. n° 16/b
Ricorre la Società interessata chiedendo un riesame del provvedimento impugnato nonché di tutta la dinamica e circostanze che hanno influito sul comportamento ‘’vergognoso’’ assunto dal calciatore, indicando, come attenuante, un comportamento di contenuto negativo attuato dal genitore dell’arbitro il quale durante la gara si rivolgeva in maniera minacciosa, nei confronti dei calciatori in campo;
Trattandosi di un giovane calciatore che si è subito pentito entrando in crisi per il gesto sconsiderato, chiede una riduzione della pena inflitta in I° esame;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara osserva:
Il calciatore incriminato risponde prima di frasi scurrili ed offensive nei confronti dell’arbitro, che provvedeva alla sua espulsione; detta circostanza provocava l’aggressione in danno sempre dell’arbitro che veniva colpito con un pugno provocandogli dolore finendo a terra;
L’episodio indicato, per la sua entità e mancanza di qualsivoglia provocazione non meriterebbe alcuna considerazione e motivazione ove fosse ammessa, l’aggressione fisica nei confronti di un Direttore di gara e di fatto realizzata riveste carattere di gravità assoggettabile a conseguente adeguato provvedimento disciplinare;
Non sono conducenti, al caso in esame, le considerazioni sostenute in difesa della proposizione dell’appello;
Tuttavia, tenuto conto della giovane età del calciatore, si ritiene, nella speranza che detto episodio trovi la consapevolezza di un ravvedimento per l’avvenire, di terminare la conseguente squalifica come in dispositivo;
Così osservando:
DELIBERA:
a parziale accoglimento dell’appello come spora proposto di determinare la squalifica a carico del calciatore Lauricella Salvatore a tutto il 30.6.2008;
senza addebito di tassa.
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