COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MASCALCI CALCIO (CT) – (posizione irregolare calciatore Grasso Andrea – GARA ACIREALE/MASCALI del 15.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) – Proc. n° 45/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. MASCALCI CALCIO (CT) – (posizione irregolare calciatore Grasso Andrea – GARA ACIREALE/MASCALI del 15.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) – Proc. n° 45/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Grasso Andrea (nato il 30.11.1978) , schierato dalla società Acireale nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Grasso Andrea risulta tesserato per la Società Acireale Calcio a titolo temporaneo giusto accordo definito tra la predetta Società e la stessa Società Mascali;
Va, nel rispetto delle norme vigenti sui termini di presentazione in materia (ex art. 42 comma 3) C.G.S.,) rilevata la tardività del ricorso e ciò ad ogni buon fine
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa Euro 130,00.
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