COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MONTALLEGRO (AG) – (Avverso inibizione Schembri Giovanni al 15.02.2007; squalica calciatori Grago Giusppe al 3.12.2011 – Palombo Antonio al 3.12.2010 – Rizzato Giuseppe al 31.12.2007 – Cinquemani Matteo per 6 gare – Ammenda di 600,00 Euro – GARA MONTALLEGRO – PRIZZI del 3.12.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 – Proc. n. 107/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. MONTALLEGRO (AG) – (Avverso inibizione Schembri Giovanni al 15.02.2007; squalica calciatori Grago Giusppe al 3.12.2011 – Palombo Antonio al 3.12.2010 – Rizzato Giuseppe al 31.12.2007 – Cinquemani Matteo per 6 gare – Ammenda di 600,00 Euro – GARA MONTALLEGRO – PRIZZI del 3.12.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 –
Proc. n. 107/A
Con atto ritualmente proposto, l’A.S. Montallegro si duole delle sanzioni in oggetto, ritenendole eccessive rispetto ai fatti realmente verificatisi durante la gara in esame;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed udito il legale rappresentante dell’appellante all’udienza di trattazione e decisione fissata il giorno 09.01.2007, durante la quale ha sostanzialmente insistito nei motivi redatti nell’atto introduttivo del presente giudizio osserva quanto segue: Dal referto arbitrale si evincono incontestabilmente le condotte censurate ed i loro autori, per cui nulla ritiene questa decidente di dovere mutare circa la responsabilità dei tesserati indicati in oggetto;
Invece, in ordine alle singole quantificazioni delle sanzioni, ritiene questa decidente di dovere rideterminare alcune di esse, appalesandosi eccessive rispetto a quanto realmente ascrivibile al singolo responsabile.
Per tali motivi si ritiene, potere contenere in più ridotta misura le sanzioni inflitte ai calciatori Rizzato Giuseppe, Cinquemani Matteo e Grado Giuseppe, atteso che non è dato rilevare l’identità dello loro condotte, per altro manifestate in un brevissimo lasso di tempo;
P.Q.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto;
Di determinare la squalifica inflitta ai calciatori Rizzato Giuseppe a tutto il 30 Giugno 2007 – al calciatore Cinquemani Matteo per 4 gare e Grado Giuseppe a tutto il 31.12.2007;
Conferma nel resto la impugnata decisione;
Senza addebito di alcuna tassa reclamo.
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