COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSOLINI (SR) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 ammenda di 1.000,00 Euro e inibizione al Dirigente Errante Pietro fino al 3.12.2011) – (con proposta di radiazione) – GARA ROSOLINI – SCICLI – del 03.12.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’D’’) – Proc. n. 114/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSOLINI (SR) - (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 ammenda di 1.000,00 Euro e inibizione al Dirigente Errante Pietro fino al 3.12.2011) - (con proposta di radiazione) – GARA ROSOLINI – SCICLI – del 03.12.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’D’’) - Proc. n. 114/A La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e convocato il rappresentante della Società appellante A.S.D. Rosolini,non presentatosi, con riferimento all’atto di appello e motivi integrativi, osserva quanto segue: L’appellante sostiene, che l’eventuale produzione del rapporto dei carabinieri, ove in contrasto con gli atti ufficiali di gara, determinerebbe ‘’ l’inefficacia della fede privilegiata ’’ che il regolamento attribuisce al referto stesso dell’arbitro e dell’assistente contiene espressioni false e diffamatorie per le quali ha chiesto autorizzazione ad adire le vie legali, con la conseguente sospensione del provvedimento disciplinare; Sostiene, invece, nel merito, qui in sintesi, che si sia trattato di un solo schiaffo, di lieve epistassi, che non sono stati sferrati calci all’assistente arbitrale e che pertanto non ricorrono i presupposti per così gravi addebiti in danno della Società Rosolini; Tutto quanto sopra non trova tuttavia riscontro nelle norme Federali, per le quali il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta del rapporti di Arbitro e Assistenti, che hanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Quanto ai fatti, circoscrivibili secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, va considerato che il Sig. Errante si è reso responsabile di avere colpito l’assistente con violenti schiaffi e di quant’altro verbalizzato, nonché di avere successivamente spintonato l’arbitro, con le conseguenze risultanti dagli atti, che hanno altresì determinato l’impossibilità per il Direttore di gara di ripristinare le condizioni atte alla prosecuzione della gara, anche per l’intervento di estranei; E’ altresì condivisibile la decisione del Direttore di gara di sospendere la gara, difettando i presupposti di regolamento e temendo il Direttore di gara per l’incolumità fisica propria e degli assistenti; P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto confermando il giudicato in primo esame assunto; Si dispone l’incameramento della tassa versata di Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it