COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THIESI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 42 del 5 maggio 2006. Gara Portotorres / Thiesi del 30.04.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THIESI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 42 del 5 maggio 2006. Gara Portotorres / Thiesi del 30.04.2006. La società Pol. Thiesi ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di squalifica per sei gare effettive del calciatore Pinna Luciano perché “ al termine della gara insultava e, appoggiava la fronte a quella di lui, lo spingeva, nel contempo sfidandolo a venire alle mani; allontanato dalla forza pubblica, rinnovava le ingiurie” e per tre gare effettive del calciatore Capelli Giampaolo perché “ al termine della gara insultava e minacciava i sostenitori avversari finchè veniva allontanato dalla forza pubblica; al rientro negli spogliatoi, inoltre, rivolgeva espressioni triviali ad un assistente”. La reclamante, nell’atto di ricorso, ha chiesto di ridurre entrambe le sanzioni, in considerazione del comportamento corretto sempre tenuto dai due giocatori. Dalla lettura del referto arbitrale i fatti addebitati al Pinna e al Capelli risultano esattamente provati. La Commissione valuta equa la sanzione inflitta al Capelli; per quanto attiene invece alla posizione del Pinna, rilevato che il comportamento a lui attribuito non integri gli estremi della violenza, ma consista solo in una grave manifestazione di ingiuria e minaccia nei confronti del direttore di gara, ritiene di dover ridurre il numero di giornate di squalifica. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica di Pinna Luciano da sei a quattro giornate effettive e di confermare la squalifica di Capelli Giampaolo per tre giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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