COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 5/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Pol. Canneto (ME) e calciatore Cacace Gabriele per la violazione dell’art.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 57/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 5/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Pol. Canneto (ME) e calciatore Cacace Gabriele per la violazione dell’art.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 57/B Con nota del 20.03.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società Canneto per avere utilizzato il calciatore Cacace Gabriele nella gara Canneto/Scirocco Stromboli del 19.02.2006, senza averne richiesto il tesseramento; ha altresì deferito il predetto calciatore per avere partecipato alla predetta gara in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 4.04.2006, celebratosi nella contumacia dei deferiti, in assenza di note difensive, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto trasmesso dal competente Comitato, in base al quale è stato accertato che il calciatore Cacace, pur non essendo tesserato, ha partecipato alla gara disputata dal Canneto il 19.02.2006. Premesso che i provvedimenti in ordine alla gara sono già stati assunti dal Giudice Sportivo di competenza, questa Decidente DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Canneto l’ammenda di € 1.000, 00 (mille); di squalificare il calciatore Cacace Gabriele sino al 30.06.2006; si comunichi a cura del Comitato alle parti interessate.
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