COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. FRATTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Ammenda di € 300,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. FRATTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Ammenda di € 300,00 – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Fratte ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 15/11/2006, con la quale veniva inflitta l’ammenda di € 300,00 per “offese razziali rivolte all’arbitro durante tutta la gara da parte di sostenitori della squadra locale. Violazione prevista dall’art. 9 bis del Codice di Giustizia Sportiva”: La Società opponente asserisce che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti commessi. La Commissione Disciplinare preso in esame il rituale ricorso presentato dall’A.C. Fratte; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; valutata la decisione del Giudice di primo grado che appare congrua in relazione all’accadimento dei fatti oggetto del giudizio (cfr. art. 9 bis del CGS) tenuto conto inoltre che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31, lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Fratte; • di confermare l’irrogazione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società Fratte. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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