COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. VIGONZA Avverso regolarità gara Vigonza – Gregorense Trinitas del 21/10/2006 – Campionato Juniores Prov.le

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. VIGONZA Avverso regolarità gara Vigonza – Gregorense Trinitas del 21/10/2006 – Campionato Juniores Prov.le La Società A.C. Vigonza ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Gregorense Trinitas, dei calciatori Ousmane Daouda e Uyigue Joseph, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare, esaminato il rituale reclamo presentato dall’A.C. Vigonza e la documentazione ufficiale agli atti; svolti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento Nazionale dai quali é risultato che : • Il tesseramento del giocatore straniero extracomunitario Ousmane Daouda é stato ratificato con decorrenza 30/10/2006; • Il tesseramento del giocatore straniero extracomunitario Uyigue Joseph é ancora in sospeso in attesa di documentazione che l’ASD Gregorense Trinitas non ha ancora provveduto a trasmettere; constatato quindi che i calciatori Ousmane Daouda e Uyigue Joseph non avevano titolo per partecipare alla gara in epigrafe, oggetto del reclamo, contravvenendo al disposto di cui all’art. 12, comma 5° del C.G.S.; atteso che la Società, pur sollecitata, non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Vigonza; • di applicare a carico dell’ASD Gregorense Trinitas la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come segue : Vigonza – Gregorense Trinitas 3 – 0; • di infliggere a carico dell’ASD Gregorense Trinitas l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori che non ne avevano titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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