COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CENTRO BASE LENDINARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per cinque giornate giocatore Boldrin Eddy – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. CENTRO BASE LENDINARESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per cinque giornate giocatore Boldrin Eddy – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Centro Base Lendinarese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 15/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Boldrin Eddy : “una giornata per l’espulsione e quattro giornate perché, alla notifica del provvedimento, lanciava contro l’arbitro una gomma americana, che aveva in bocca, colpendolo”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’U.S. Centro Base Lendinarese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel referto di gara, ed ha altresì ribadito che il lancio della gomma americana é stato assolutamente intenzionale e che lo ha colpito al viso, vicino alla bocca; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Centro Base Lendinarese; • di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Boldrin Eddy; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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