COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SARMEOLA ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Vardabasso Luca – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SARMEOLA ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Vardabasso Luca – Campionato di 2^ Categoria La Società Sarmeola ASD ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 15/11/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della qualifica per tre giornate a carico del giocatore Vardabasso Luca : “perché al termine della gara colpiva con un pugno alla schiena un avversario ”. La Società opponente ha asserito che il giocatore non può essere il responsabile del fatto sopradescritto, in quanto “essendo egli, al momento dei fatti contestati, in procinto di entrare nello spogliatoio”. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla Società Sarmeola ASD; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato di aver identificato, senza possibilità di dubbio, nel calciatore Vardabasso Luca l’autore del gesto a lui ascritto; ritenuto che, in questo quadro di riferimento, il provvedimento irrogato dall’Organo di Giustizia di primo grado, in relazione al riferito episodio oggetto del giudizio, deve essere confermato P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società Sarmeola ASD; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Vardabasso Luca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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