COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. NETTUNO LIDO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Storelli Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C.D. NETTUNO LIDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Storelli Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C.D. Nettuno Lido ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 15/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Storelli Alessandro : “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’ACD Nettuno Lido; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che la spinta non aveva carattere violento; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, sembra più congrua la squalifica per tre giornate, in riferimento ai fatti come meglio precisati dal direttore di gara P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società ACD Nettuno Lido; • di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del giocatore Storelli Alessandro. La tassa reclamo non é stata versata.
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