COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD BEVILACQUA CALCIO Avverso regolarità gara Bevilacqua – Zevio del 5/11/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD BEVILACQUA CALCIO Avverso regolarità gara Bevilacqua - Zevio del 5/11/2006 – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD Bevilacqua Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Zevio, del calciatore Civiero Michele, perché squalificato per due giornate in seguito ad espulsione (v. C.U. n. 24 del 7/11/2006). La Commissione Disciplinare, preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo avanzato dall’ASD Bevilacqua in quanto in quanto lo stesso non è stato corredato dalla ricevuta della raccomandata, attestante l’invio di copia del ricorso alla Società Zevio, come imposto dall’art. 42, 6° comma del C.G.S. La C.D., tuttavia, ritiene opportuno ricordare, che nei confronti di un giocatore espulso dal campo, va applicata la regola dell’automatismo che prevede la “sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva” (vedi art. 14, comma 9 del C.G.S.). Nel nostro caso, la seconda giornata di squalifica inflitta al calciatore Cimiero Michele, decorreva dal giorno seguente alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e cioé dall’8/11/2006 (cfr. art. 17, 2° comma C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’ASD Bevilacqua; • di confermare il risultato della gara del 5/11/2006 acquisito in campo : Bevilacqua – Zevio 2 – 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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