COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CESAROLO 1958 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 16 dell’8/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Pinzin Cristiano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CESAROLO 1958 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 16 dell’8/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Pinzin Cristiano – Campionato di 3^ Categoria La Società ASD Cesarolo 1958 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Locale di S.Donà di Piave, pubblicata nel Comunicato n. 16 dell’8/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pinzin Cristiano perché “espulso a fine gara per doppia ammonizione, alla vista del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro ripetute offese”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’ASD Cesarolo 1958; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che appare congrua; considerato altresì che, ai sensi dell’art. 31.A, a1) del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata nel procedimento disciplinare P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società ASD Cesarolo 1958; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pinzin Cristiano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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