COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SELVAZZANO 2000 Avverso regolarità gara Pontevi/Borghetto – Selvazzano del 29/10/2006 – Campionato 3^ Categoria/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SELVAZZANO 2000 Avverso regolarità gara Pontevi/Borghetto - Selvazzano del 29/10/2006 – Campionato 3^ Categoria/PD La Società U.S. Selvazzano 2000 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società PonteviBorghetto, del giocatore Bertollo Emanuele, perché in posizione irregolare in quanto squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Selvazzano 2000; vista la documentazione ufficiale in atti; letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla Società PonteviBorghetto, nella quale, pur adducendo giustificazioni, ammette l’infrazione commessa; esperiti i necessari accertamenti presso il Giudice del Comitato Provinciale di Padova, dai quali é risultato che il calciatore Bertollo Emanuele é stato espulso nel corso dell’incontro del 22/10/2006 (San Carlo Pontevi-Borghetto) e che, conseguentemente, é stato squalificato per una giornata, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 17 del 2/11/2006, pubblicato dal Comitato Provinciale di Padova; atteso che l’art. 14, comma 9 del C.G.S. dispone che “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, é automaticamente applicata la sanzione minima per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva”; visto l’art. 41, 2° comma del C.G.S. che recita : “.. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”; considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Bertollo Emanuele alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Selvazzano; • di comminare a carico della Società : Pontevi/Borghetto il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Pontevi/Borghetto – Selvazzano 0 – 3; • di infliggere a carico della Soc. Pontevi/Borghetto la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Bertollo Emanuele (Pontevi/Borghetto) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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