COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 7/11/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Omenetto Daniele – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 7/11/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Omenetto Daniele – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Euganea Rovolon ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 24 del 7/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Omenetto Daniele perché “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi lo contestava dandogli una leggera spinta e reiterando gli insulti”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla Pol. Euganea Rovolon; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione di tre giornate di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Pol. Euganea Rovolon; • di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Omenetto Daniele; La tassa reclamo non é stata versata.
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