COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FOSSALTA PIAVE Avverso regolarità gara Fossalta Piave – Staffolo del 24/09/2006 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FOSSALTA PIAVE Avverso regolarità gara Fossalta Piave - Staffolo del 24/09/2006 – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Fossalta Piave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila della Società Staffolo del giocatore Aghriss Rachid, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’A.C. Fossalta di Piave; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto dai quali é risultato : - che il giocatore “dilettante straniero” con status 80, Aghriss Rachid, nella stagione 2005/2006 era tesserato per l’U.S.Gainiga e che al termine della stessa stagione é stato svincolato in base al disposto di cui all’art. 32 bis delle NOIF; - che, come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 26/7/2006 al punto 1.1.3., i calciatori stranieri che hanno già ottenuto un tesseramento nelle precedenti stagioni sportive, devono sottoscrivere, nel caso di svincolo, “una richiesta di aggiornamento” corredata dal certificato di residenza dell’atleta interessato, nonché del permesso di soggiorno in corso di validità; - che l’art. 40, comma 11 delle NOIF stabilisce che il tesseramento dei calciatori stranieri decorre dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della FIGC competente, che alla data di svolgimento della gara in questione non era stata ancora concessa: P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Fossalta di Piave; • di comminare a carico dell’A.C. Staffolo il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Fossalta Piave – Staffolo 3 - 0; • di infliggere a carico dell’A.C. Staffolo la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it