COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SALVATRONDA Avverso regolarità gara Salvatronda-Ardisci e Spera- del 24/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SALVATRONDA Avverso regolarità gara Salvatronda-Ardisci e Spera- del 24/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Salvatronda ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Pivato Stefano – nelle fila della Società Ardisci e Spera - perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo presentato dall’USD Salvatronda; visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini; rilevato che il giocatore Pivato Stefano (Ardisci e Spera) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di 2 ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di play-out di 1^ Categoria della stagione 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 23/5/2006 del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa l’U.S. Ardisci e Spera, ai sensi dell’art. 17, comma 6 del C.G.S.; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del calciatore Pivato Stefano (Ardisci e Spera) alla partita oggetto del reclamo; letta la memoria difensiva fatta pervenire dall’U.S. Ardisci e Spera, in cui la stessa afferma di aver male interpretato le norme relative alla esecuzione dei provvedimenti disciplinari di cui trattasi P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S.D. Salvatronda; • di comminare a carico dell’U.S. Ardisci e Spera il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Salvatronda – Ardisci e Spera 3 - 0; • di infliggere a carico dell’U.S. Ardisci e Spera la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Pivato Stefano (Ardisci e Spera) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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