COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. FULGOR CRESPINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 13/9/2006 Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Fulgor Crespino = Turchese del 6/09/2006 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. FULGOR CRESPINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 13/9/2006 Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Fulgor Crespino = Turchese del 6/09/2006 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria La Società U.S. Fulgor Crespino ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 13/9/2006, con la quale applicava il disposto dell’art. 12, comma 1, lettera a) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, per i seguenti motivi : “al 29° del secondo tempo l’impianto di illuminazione del campo sportivo di Crespino ha smesso di funzionare integralmente; l’arbitro ha sospeso il gioco temporaneamente concedendo al capitano della squadra ospitante un’attesa di 20/25 minuti per consentire il ripristino dell’illuminazione; decorso il tempo stabilito e verificato che l’impianto non era stato attivato, l’arbitro ha determinato la sospensione definitiva dell’incontro”. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale ricorso presentato dall’U.S. Fulgor Crespino; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società Fulgor Crespino; sentito altresì, per le vie brevi, il direttore di gara, che ha confermato quanto esposto nel referto e nel supplemento del rapporto arbitrale; rilevato che la motivazione del Giudice Sportivo di primo grado é ineccepibile, anche sul rilievo che la Società ricorrente, al di là delle sue affermazioni, non fornisce alcuna prova dell’asserito calo di tensione che avrebbe causato lo spegnimento dell’impianto e della sua tardiva riaccensione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Fulgor Crespino; • di confermare nei confronti dell’U.S. Fulgor Crespino l’applicazione del disposto di cui all’art. 12, 1° comma del C.G.S., confermando l’omologazione della gara in esame c.s. : Fulgor Crespino – Turchese 0 – 3; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it