COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CHIAMPO Avverso regolarità gara Chiampo – Domegliara del 10/9/2006 – Coppa Italia Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CHIAMPO Avverso regolarità gara Chiampo - Domegliara del 10/9/2006 – Coppa Italia Dilettanti L’U.S. Chiampo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Dalle Aste Matteo della Società Domegliara, perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini dalle quali é risultato : - che il giocatore Dalle Aste Matteo : • è stato squalificato per una giornata di gara per avere raggiunto il numero di due ammonizioni - conseguite a seguito di incontri di Coppa Italia della stagione 2003/2004 - come risulta del resto dal Com. Uff. del C.R.V. n. 23 del 17/9/2003 - e che detto provvedimento non ha mai avuto esecuzione, avendo il calciatore preso parte alle seguenti partite di Coppa Italia : Stagione 2004/2005 : Domegliara – Fumanese Asso del 29/8/2004; Caprino – Domegliara del 5/9/2004; Domegliara – S.Zeno del 12/9/2004: Stagione 2005/2006 : Caprino – Domegliara del 4/9/2005; Domegliara – Soave del 7/9/2005; Sona M.Mazza – Domegliara dell’11/9/2005; • che il disposto dell’art. 18 del C.G.S. recita : “le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui é stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”; appare evidente che la sanzione disciplinare pendente a carico del calciatore Dalle Aste Matteo, doveva essere scontata in occasione dei primi incontri di Coppa Italia Dilettanti della stagione sportiva 2006/2007a cui ha partecipato la Società Domegliara; accertata quindi alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Dalle Aste Matteo alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.S. Domegliara non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Chiampo; • di comminare a carico dell’A.S. Domegliara il disposto di cui all’art. 12, comma 5°, lettera a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Chiampo - Domegliara 3 – 0; • di infliggere a carico dell’A.S. Domegliara la sanzione dell’ammenda di € 110,00.-, per avere reimpiegato in gara ufficiale un giocatore già squalificato; • di s qualificare, in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S, il calciatore Dalle Aste Matteo dell’A.S. Domegliara per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo non è stata versata.
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