COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OLIMPIA LAZISE Avverso regolarità gara Palazzolo – Olimpia Lazise del 17/09/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OLIMPIA LAZISE Avverso regolarità gara Palazzolo – Olimpia Lazise del 17/09/2006 – Campionato di 2^ Categoria L’A.S.D. Olimpia Lazise ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Tacconi Alessio (Palazzolo) perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini; rilevato che il giocatore Tacconi Alessio (Palazzolo) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di play-out di 1^ Categoria della stagione 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 23/5/2006 del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro di 2^ Categoria della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa la Pol. Palazzolo; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del calciatore Tacconi Alessio (Palazzolo) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che la Pol. Palazzolo non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Olimpia Lazise; • di comminare a carico della Pol. Palazzolo il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe (v. art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S.), che viene omologata c.s. : Palazzolo – Olimpia Lazise 0 - 3; • di infliggere a carico della Pol. Palazzolo la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Tacconi Alessio (Palazzolo) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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