COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SOTTOMARINA LIDO CALCIO Avverso regolarità gara Sottomarina Lido – Casalserugo del 02/09/2006 – Coppa Italia Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SOTTOMARINA LIDO CALCIO Avverso regolarità gara Sottomarina Lido - Casalserugo del 02/09/2006 – Coppa Italia Dilettanti L’A.S.D. Sottomarina Lido Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Basso Gian Paolo (Casalserugo) perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini; rilevato che il giocatore Basso Gian Paolo (Casalserugo) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di Coppa Italia Dilettanti della stagione 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 38 del 1°/3/2006 del C.R. Veneto; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro di Coppa Italia Dilettanti della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa la Società; ritenuta, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del calciatore Basso Gian Paolo (Casalserugo) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C. Casalserugo non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Sottomarina Lido Calcio; • di comminare a carico dell’A.C. Casalserugo il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Sottomarina Lido – Casalserugo 3 - 0; • di infliggere a carico dell’A.C. Casalserugo la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Basso Gian Paolo (Casalserugo) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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