COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 31 Agosto 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DUECARRARE SWEDEN MARTINA Avverso regolarità gara Mira – Duecarrare Sweden Martina del 26/3/2005 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 31 Agosto 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DUECARRARE SWEDEN MARTINA Avverso regolarità gara Mira - Duecarrare Sweden Martina del 26/3/2005 – Campionato di Promozione La C.D. scioglie la riserva pubblicata con il C.U. del C.R. Veneto n. 44 del 5/4/2006 in ordine all’oggetto. La C.D., nella riunione del 4 Aprile 2006, deliberava di investire l’Ufficio Indagini della F.I.G.C., richiedendo accertamenti in relazione all’identità del calciatore Luca Anati della Società Mira, che secondo quanto denunciato dalla Società opponente Due Carrare Sweden & Martina, avrebbe partecipato alla gara del Campionato di Promozione disputata contro la Soc. G.S. Mira sia all’andata (27/11/2005), che al ritorno (26/3/2006) con lo stesso documento di identità ma con fisionomia del tutto diversa. L’Ufficio Indagini, ai sensi dell’art. 27, comma 6 del C.G.S., trasmetteva una relazione attinente agli accertanti effettuati, dalla quale si evince che il reclamo presentato dall’U.S. Due Carrare Sweden & Martina non é stato supportato da riscontri cinefotografici o dalla stampa e gli accertamenti e le audizioni dei vari soggetti che, a diverso titolo, hanno avuto parte alla vicenda, nonché l’esame della documentazione a disposizione o presa in visione nel corso dell’indagine, non dimostrano la violazione di norme di correttezza sportiva da parte del Mira e dei suoi dirigenti e calciatori P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’U.S. Due Carrare Sweden & Martina; • di confermare la validità dell’incontro in esame e cioé : Mira - Duecarrare Sweden Martina 0 – 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it