COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO POL. NEW ARES 04 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 23 del 6/12/2006 – Ammenda di € 40,00; Squalifica per 5 giornate giocatore Pisani Andrea – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO POL. NEW ARES 04 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 23 del 6/12/2006 – Ammenda di € 40,00; Squalifica per 5 giornate giocatore Pisani Andrea - Campionato di 3^ Categoria/VR La Società Pol. New Ares 04 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Comunicato n. 23 del 6/12/2006, con le quali venivano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari: • ammenda di € 40,00 a carico della Pol. New Ares 04 : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro – in campo avverso - ; • squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Pisani Andrea : “espulso per offese all’arbitro, al momento dell’esposizione del cartellino rosso lo minacciava e lo afferrava al collo con una mano, senza procurargli danni fisici”. La Società opponente asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti commessi. La Commissione Disciplinare preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante l’ammenda di € 40,00 assunta nei confronti della Società, perché sanzione inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma, lettera a ) del C.G.S; letto il rituale ricorso presentato dalla Pol. New Ares 04, riguardante il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Pisani Andrea; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; effettuati ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro valutata la decisione di primo grado relativa alla squalifica del calciatore Pisani e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione di quattro giornate di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il reclamo presentato dalla Pol. New Ares 04; • di ridurre a quattro giornate complessive la squalifica a carico del calciatore Pisani Andrea. La tassa reclamo non é stata versata.
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