COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare .2.2. RECLAMO POL.D. S. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella – N.U. Trevenzuolo del 16/12/2006 – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare .2.2. RECLAMO POL.D. S. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella – N.U. Trevenzuolo del 16/12/2006 – Campionato Juniores Provinciale/VR La Società Pol.D. S.Stefano Zimella ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società N.U. Trevenzuolo, del giocatore Mortaro Marco, perché squalificato. la Commissione Disciplinare letto il reclamo della Pol.D. S.Stefano Zimella, trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona; esaminata la documentazione ufficiale agli atti ed esperiti gli accertamenti del caso presso il Giudice del Comitato Provinciale di Verona, dai quali é risultato che il giocatore Mortaro Marco (N.U. Trevenzuolo) era stato squalificato per una giornata effettiva di gara, per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, con il Comunicato n . 24 del 13/12/2006 pubblicato dal Comitato Provinciale di Verona; atteso che il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Mortaro doveva essere scontato in occasione della gara del 16/12/2006; rilevato che la Soc. N.U. Trevenzuolo non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva; considerata, alla luce di quanto sopra, irregolare la partecipazione del calciatore Mortaro Marco alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dalla Pol. D. S.Stefano Zimella; • di porre a carico della Soc. N.U. Trevenzuolo la sanzione sportiva della perdita della gara in applicazione al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS.con il risultato.: S.Stefano Zimella–Trevenzuolo 3-0; • di comminare a carico della Soc. N.U. Trevenzuolo l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Mortaro Marco, in base al disposto dell’art. 17, 3° comma del CGS. La tassa reclamo non é stata versata.
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