COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. NUOVA PIOMBINESE CALCIO Avverso regolarità gara Nuova Piombinese – Edo Mestre del 7/1/2007 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. NUOVA PIOMBINESE CALCIO Avverso regolarità gara Nuova Piombinese – Edo Mestre del 7/1/2007 – Campionato di Eccellenza La Società U.S.D. Nuova Piombinese Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Edo Mestre, del giocatore Ballarin Fabiano, perché squalificato. la Commissione Disciplinare visto il reclamo avanzato dall’USD Nuova Piombinese, trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo Regionale, nonché le controdeduzioni fatte pervenire dalla F.C. Edo Mestre; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; esperiti gli accertamenti di rito, dai quali é risultato che il giocatore Ballarin Fabiano (Edo Mestre) é stato squalificato per una giornata effettiva di gara, con Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 34 del 10/1/2007, in seguito alla sua espulsione avvenuta durante la gara amichevole disputatasi il 29/12/2006 fra le Società Edo Mestre e Mestrina; atteso che l’art. 14, 9° comma del C.G.S. dispone che “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, é automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva....” rilevato inoltre che l’art. 30, commi 1° e 5° del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, precisa che le gare amichevoli e i tornei da parte di Società “non rientrano nell’attività ufficiale”; constatato, pertanto, che l’incontro amichevole organizzato dalla Società F.C. Edo Mestre, anche se autorizzato dal C.R.V., non può essere parificato ad una gara “ufficiale”, constatato altresì che la squalifica per una giornata a carico del calciatore Ballarin Fabiano, decorreva dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, come del resto precisato dall’art. 17, 2° comma del C.G.S.; considerata, alla luce di quanto sopra, regolare la partecipazione del giocatore Ballarin Fabiano alla gara presa in esame P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’USD Nuova Piombinese Calcio; • di confermare il risultato della gara in epigrafe acquisito in campo : Nuova Piombinese – Edo Mestre 0 - 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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