COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VESTENANOVA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 13/12/2006 – Ammenda di € 50,00; Squalifica sino al 28/2/2007 allenatore Cerato Ivan – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VESTENANOVA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 13/12/2006 – Ammenda di € 50,00; Squalifica sino al 28/2/2007 allenatore Cerato Ivan - Campionato di 3^ Categoria/VR La Società A.S. Vestenanova ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Comunicato n. 24 del 13/12/2006, con le quali venivano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari: • ammenda di € 50,00 a carico della A.S. Vestenanova : “per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro durante e a fine gara – in campo avverso - ; • squalifica sino al 28/2/2007 a carico dell’allenatore Cerato Ivan : “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e per averlo colpito leggermente con la fronte allo zigomo destro, senza procurargli danni fisici”. La Società opponente asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti commessi. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dall’A.S. Vestenanova, trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperiti ulteriori accertamenti; valutate le decisioni assunte dall’Organo di Giustizia di primo grado; rilevato che le sanzioni impugnate riflettono gli accadimenti dei fatti esposti in dettaglio dall’arbitro; tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro riveste valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’A.S. Vestenanova; • di confermare l’ammenda di € 50,00 a carico della Società Vestenanova; • di confermare la squalifica sino al 28/2/2007 a carico dell‘allenatore Cerato Ivan; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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