COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CETRA LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – TRASIMENUS 2000 DISPUTATA IL 23.04.2006 A CASTIGLIONESE DEL LAGO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CETRA LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE - TRASIMENUS 2000 DISPUTATA IL 23.04.2006 A CASTIGLIONESE DEL LAGO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - SQUALIFICA DI SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.05.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzione e riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - L’esame degli atti del procedimento e della relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. consentono di ritenere provata la colluttazione tra il dirigente della Soc. Trasimenus Sig. Bruno Secca ed il reclamante calciatore della Castiglionese Macchie. - Viceversa non risulta provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il calcio ai testicoli inferto dal Cetra al Secca, così come ritenuto dal G.S. - Per tali motivi appare congruo ridurre la squalifica cosi come inflitta al Cetra dal G.S.. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Cetra Luca, in proprio, di ridurre la squalifica a quattro giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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