COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA UMBRIA CTG AMATORI – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO RIOSECCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO – ORIZZONTI PONTI DISPUTATA IL 16/11/2006 A CITTA’ DI CASTELLO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°19 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 27/11/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COPPA UMBRIA CTG AMATORI – GIRONE “D”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO RIOSECCO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO – ORIZZONTI PONTI DISPUTATA IL 16/11/2006 A
CITTA’ DI CASTELLO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N°19 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 27/11/2006
PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONI LORENZO FINO AL 30.06.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
_ Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il referto arbitrale e la puntuale audizione dell’arbitro non consentono di ritenere connotati di
minor gravità i fatti contestati al calciatore Bianconi Lorenzo.
Trattasi di reiterati atti di violenza posti in essere durante la gara ed all’interno dello spogliatoio
che peraltro la società reclamante non ha contestato nel loro effettivo accadimento, limitandosi alle
scuse ed al pentimento per quanto verificatosi.
La sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Bianconi appare congrua e commisurata ai fatti
anche in considerazione del fatto che trattasi di campionato Amatoriale improntato alla massima
lealtà sportiva e correttezza reciproca.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla società Gruppo Sportivo Risecco confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S..
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.-
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