COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CIAI MICHELE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – PRETOLA DISPUTATA IL 23/12/2006 AD ELLERA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CIAI MICHELE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA - PRETOLA DISPUTATA IL 23/12/2006 AD ELLERA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA Per squalifica di quattro giornate di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro ha notevolmente attenuato la gravità del comportamento del calciatore Ciai Michele, il quale non ha posto in essere comportamenti ingiuriosi ed offensivi limitandosi solamente ad un applauso ironico nei confronti del pubblico della società Ellera. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S., appare eccessivamente rigorosa in relazione ai fatti commessi dal Ciai Michele. Giusta appare la riduzione della medesima. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo, proposto in proprio dal calciatore Ciai Michele, riduce la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. a due giornate effettive di gara. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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