COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORT. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA – TRESTINA DISPUTATA IL 23/12/2006 A BASTIA UMBRA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORT. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA BASTIA - TRESTINA DISPUTATA IL 23/12/2006 A BASTIA UMBRA – (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
Per squalifica inflitta al calciatore Procelli Andrea per tre giornate di gara;
Per l’ammenda di € 300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.01.2007 la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Non vi è dubbio alcuno che i fatti si siano svolti come riportati nel referto di gara e confermati
integralmente dall’assistente dell’arbitro in sede di audizione dinanzi questa Commissione.
Tuttavia comportamenti posti in essere dal calciatore Procelli Andrea possono essere
inquadrati in unico contesto e sembrano meritevoli di una sanzione attenuata.
Congrua e commisurata al grave fatto di una bottiglia d’acqua che ha attinto al polpaccio
sinistro dell’assistente arbitrale nr.1 appare la sanzione dell’ammenda inflitta al Trestina.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla società Trestina, riduce a due giornate
effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Procelli Andrea.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
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