COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE MICCIO EUGENIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A. S.FELICIANO – PIEVESE DISPUTATA IL 07/01/2007 A SAN FELICIANO; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE MICCIO EUGENIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A. S.FELICIANO - PIEVESE DISPUTATA IL 07/01/2007 A SAN FELICIANO; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Inibizione del dirigente Miccio Eugenio fino al 09.03.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il Miccio Eugenio. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro e del reclamante Miccio Eugenio, consentono di ritenere i fatti di minor gravità rispetto a quanto stabilito dal G.S.. Pur ritenendo credibile la versione dell’arbitro si ha motivo di ritenere che le frasi del Miccio Eugenio siano derivate da un risentimento nei confronti dell’allenatore della Pievese che aveva casualmente incontrato nello spogliatoio e che aveva definito non positivamente il valore della squadra del Marra. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Miccio Eugenio, sino al 10.02.2007. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it