COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – PROMANO DISPUTATA IL 07/01/2007 A GUBBIO; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE - PROMANO DISPUTATA IL 07/01/2007 A GUBBIO; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Mozzillo Juri per cinque giornate di gara; _ Squalifica inflitta al calciatore Barbetti Massimo per tre giornate di gara; _ Squalifica inflitta al calciatore Ragnacci Diego per tre giornate di gara; _ L’ammenda di € 800,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro consente di ritenere realmente accaduti i fatti contestati al Real Padule ed ai propri tesserati. L’audizione del Presidente del Real Padule contribuisce ad una valutazione meno severa del comportamento dei propri tesserati, anche se si tiene conto di due circostanze: - aver ammesso il comportamento offensivo dei propri tifosi; - aver dato atto che l’arbitro, per la posizione tenuta in campo, poteva non aver visto l’episodio che ha dato origine ai fatti per cui e procedimento. Infine questa Commissione valuta non particolarmente cruenti i fatti di violenza contestati ai calciatori del Real Padule che non hanno provocato alcun danno fisico agli avversari. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Padule, si ritiene: - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mozzillo Juri a quattro giornate effettive di gara; - di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Barbetti Massimo e Ragnacci Diego a due giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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