COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI EST – DEL NERA DISPUTATA IL 07/01/2007 A TERNI; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI EST – DEL NERA DISPUTATA IL 07/01/2007 A TERNI; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 10/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta al calciatore Stanzani Leonardo per tre giornate di gara; L’ammenda di € 85,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, né il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il procedimento si è svolto senza l’audizione delle parti avendo l’arbitro della gara giustificato la propria assenza per motivi di servizio in qualità di Carabiniere. Per conto della Società reclamante telefonava un dirigente, non meglio identificato, che sosteneva di essere squalificato. Tuttavia il referto arbitrale consente di ritenere congrua e commisurata ai fatti la squalifica inflitta al calciatore Stanzani Leonardo per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante, la stessa merita conferma stante il reiterato comportamento tenuto dai propri sostenitori al seguito. p.q.m. respinge il reclamo confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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