COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 09/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELLANESE – CE.CU.RI.S DISPUTATA IL 13/01/2007 A SELLANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 09/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELLANESE – CE.CU.RI.S DISPUTATA IL 13/01/2007 A SELLANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta al calciatore Gubbiotti Attilio per sei giornate di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il fatto è stato esaurientemente ricostruito dall’arbitro sia nel referto sia in sede di audizione dinanzi questa Commissione. A ben vedere anche la società reclamante lo ammette sia pure ritenendolo meno grave e sottolineando l’aspetto che l’arbitro non ha avuto conseguenza alcuna dalle intemperanze poste in essere dal Gubbiotti. Sincero inoltre appare il ravvedimento della società sui fatti avvenuti che possono essere inquadrati in un unico contesto. p.q.m. riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Gabbiotti Attilio a cinque giornate effettive di gara. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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