COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – G.R.S. TERNI DISPUTATA IL 20/01/2007 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – G.R.S. TERNI DISPUTATA IL 20/01/2007 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta al calciatore Federici Massimiliano per quattro giornate di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.02.2007 la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La mancata audizione dell’arbitro, anche a mezzo telefono, non impedisce a questa Commissione, di ritenere provati il comportamento altamente ingiurioso del calciatore Federici Massimiliano il quale ha sputato all’avversario, dopo essere stato espulso, pur non attingendolo. Non può essere invocata, nella circostanza, né la provocazione né la lunga militanza del calciatore, di fronte ad un gesto così riprovevole commesso durante lo svolgimento della gara. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. Respinge il reclamo confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it