COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. PIETRAFITTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – MARSCIANO 04 DISPUTATA IL 13/01/2007 A PIETRAFITTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. PIETRAFITTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA - MARSCIANO 04 DISPUTATA IL 13/01/2007 A PIETRAFITTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Per l’applicazione art.12 comma 4 lettere B e C del Codice di Giustizia Sportiva. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2007 la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia omologava il risultato acquisito sul campo. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : ripetizione e/o perdita della gara a carico della società Marsciano 04. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La decisione impugnata appare motivata in modo congruo ed indivisibile perché tiene conto dell’ampio rapporto arbitrale e del supplemento di rapporto. Questi atti tolgono fondatezza al reclamo proposto dalla U.S. Pietrafitta che sembra più interpretare i comportamenti dell’arbitro piuttosto che attenersi alle dichiarazioni dell’arbitro medesimo, che mai aveva inteso interrompere la gara fischiando più volte al solo fine di richiamare l’attenzione dei calciatori per poterla proseguire. P.Q.M. respinge il reclamo della U.S. Pietrafitta confermando integralmente la decisione del G.S. nel risultato conseguito sul campo e sulla omologazione della gara. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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