COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SI.LA. – AMMETO DISPUTATA IL 10/02/2007 A PERUGIA LOC. SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SI.LA. - AMMETO DISPUTATA IL 10/02/2007 A PERUGIA LOC. SAN SISTO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Ranocchia Daniele per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Preliminarmente si rileva che il reclamo proposto dalla società A.S. Ammetto avverso la
squalifica di 3 giornate di gara inflitta dal G.S. al calciatore Ranocchia Daniele non è stato
sottoscritto dal Presidente; questa inosservanza ne preclude l’esame nel merito e di conseguenza
il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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