COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. MORANO – CASAMORCIA RAGGIO DISPUTATA IL 27/01/2007 A MADONNA DEL PIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. MORANO – CASAMORCIA RAGGIO DISPUTATA IL 27/01/2007 A MADONNA DEL PIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA (RIPETIZIONE DELLA STESSA). HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia, sanzionava entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : non esistevano i presupposti per la sospensione della gara chiedendone la ripetizione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’esame degli atti ufficiali di gara, l’audizione delle parti, arbitro e rappresentante della società reclamante, consentono di ritenere provati i seguenti fatti: - non vi è stato alcun pericolo per la incolumità fisica dell’arbitro; - che “l’assembramento” si è svolto nel breve volgere di circa 2 minuti; - che l’arbitro ha emesso il triplice fischio di chiusura rimanendo al centro del campo; - che l’arbitro non ha adottato alcun provvedimento utile al ripristino delle condizioni di normalità per poter terminare la gara (ad esempio convocare i due capitani, comminare le sanzioni disciplinari). Per tali motivi, ancorché la decisione sulla sospensione della gara spetta al giudizio dell’arbitro si ritiene tuttavia che il mancato esperimento dei provvedimenti utili alla sospensione della gara stessa costituisce elemento utile tale da far ritenere il provvedimento medesimo affrettato e comunque sproporzionato in relazione all’accadimento dei fatti. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C. Morano dispone la ripetizione della gara Morano - Casamorcia Raggio. Manda alla segreteria del C.R.U. per gli adempimenti di propria competenza. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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