COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MACENANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACENANO- REAL S. LORENZO DISPUTATA IL 20/02/2007 A FERRENTILLO (TR) – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 15/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MACENANO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MACENANO- REAL S. LORENZO DISPUTATA IL 20/02/2007 A FERRENTILLO (TR) –
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL
COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 15/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Carocci Federico per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Terni comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il referto arbitrale offre elementi di certezza in ordine al comportamento violento del calciatore
Carocci Federico della A.C.D. Macenano quando colpiva a gioco fermo un avversario con una
violenta testata allo zigomo.
E’ difficile accedere alla tesi sostenuta dalla società reclamante perché “la finta” è una cosa
ben diversa da una violenta testata.
Congrua e commisurata ai fatti appare la sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dall’A.C.D. Macenano nell’interesse del calciatore Carocci Federico.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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