COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CARENI PIEVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanin Enrico – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CARENI PIEVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanin Enrico – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Careni Pieve ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 34 del 10/1/2007, con la quale veniva assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanin Enrico : “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo”. La Società opponente asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti commessi. La Commissione Disciplinare letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.C. Careni Pieve; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha chiarito l’involontarietà del gesto, pur confermando l’atteggiamento protestatario del giocatore; valutata la decisione del Giudice di primo grado, si ritiene più congrua, rispetto ai fatti refertati, oggi ulteriormente specificati, la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il reclamo presentato dalla Società A.C. Careni Pieve; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Zanin Enrico. La tassa reclamo non é stata versata.
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