COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare : RICORSO SIG. ROSSETTI GIMMI – ALLENATORE SOTTOMARINA LIDO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Squalifica sino al 26/2/2007- Campionato di Promozione RICORSO ASD SOTTOMARINA LIDO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Squalifica sino al 26/2/2007allenatore Rossetti Gimmi- Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
:
RICORSO SIG. ROSSETTI GIMMI – ALLENATORE SOTTOMARINA LIDO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007
– Squalifica sino al 26/2/2007- Campionato di Promozione
RICORSO ASD SOTTOMARINA LIDO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007
– Squalifica sino al 26/2/2007allenatore Rossetti Gimmi- Campionato di Promozione
Il Sig. Rossetti Gimmi e la Società Sottomarina Lido hanno presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del
Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 34 del 10/1/2007, con la quale veniva deliberata l’inibizione a
carico dell’allenatore Rossetti Gimmi sino al 26/2/2007 : “perché reagiva alle offese dell’allenatore della squadra
avversaria colpendolo al volto con un pugno, peraltro senza causargli danni fisici”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi relativi ai due ricorsi.
I ricorrenti hanno dichiarato che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dal Sig. Rossetti Gimmi e dall’ASD Sottomarina Lido;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentiti i ricorrenti nel corso dell’odierna riunione;
effettuati ulteriori accertamenti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale, a parziale modifica di quanto riportato sul referto di gara, ha specificato che il Sig.
Rossetti non ha sferrato un pugno al viso dell’allenatore della squadra avversaria, ma a braccio già proteso, seppur con
mano chiusa, si protendeva verso il Sig. Cavasin;
atteso che la dinamica e l’effetto del reciproco venirsi incontro determinava la caduta del primo; peraltro l’atteggiamento
complessivo tenuto dal Sig. Rossetti anche così ridimensionato, é da ritenersi meritevole della sanzione così come
determinata dal Giudice di primo grado, tenendo presente che, seppure provocato, ha comunque reagito ricorrendo ad
una condotta aggressiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere i ricorsi presentati dalla Società Sottomarina Lido e dal Sig. Rossetti Gimmi (allenatore Sottomarina
Lido);
• di confermare la squalifica a carico dell’allenatore Rossetti Gimmi sino al 26/2/2007;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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