COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Ammenda di € 350,00- Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Ammenda di € 350,00- Campionato di Eccellenza La Società ASD Liapiave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 24/1/2007, con la quale veniva deliberata la sanzione dell’ammenda a carico della Società per : “offese razziali rivolte ad un giocatore della squadra avversaria per tutta la durata della gara da parte di sostenitori locali (art. 9 bis 3c del C.G.S.)”. L’ASD Liapiave ha dichiarato che il provvedimento appare eccessivo per cui chiede una riduzione dello stesso. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’ASD Liapiave; esaminata la documentazione ufficiale in atti, dalla quale risultano refertati da parte dell’assistente e confermati dall’arbitro, i fatti negli stessi termini di cui al provvedimento del Giudice Regionale; valutata la decisione di primo grado e ritenuta congrua, rispetto alla dinamica ed al contenuto dei fatti e nella prospettiva del precitato art. 9 bis, 3° comma del C.G.S., la sanzione dell’ammenda assunta; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Liapiave; • di confermare il provvedimento dell’ammenda di € 350,00 carico della Società; • di prendere atto delle scuse fornite nel ricorso dall’A.S. Liapiave alle Componenti federali, alla Società avversaria ed al calciatore oggetto degli insulti; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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