COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. CITTÀ DI ERACLEA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 31/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Vallese Mauro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. CITTÀ DI ERACLEA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 31/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Vallese Mauro - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Città di Eraclea ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 31/1/2007, con la quale veniva deliberata la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Vallese Mauro “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società asserisce che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’ACD Città di Eraclea; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato quanto riportato sul proprio rapporto di gara; valutata la decisione di primo grado, che alla luce di quanto sopra viene ritenuta congrua, tenuto anche conto della veste di capitano del calciatore Vallese P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Città di Eraclea; • di confermare la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Vallese Mauro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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