COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. SCHIARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Valcozzena Giorgio; Ammenda di € 31,00 – Camp. 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. SCHIARA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007
– Squalifica per tre giornate giocatore Valcozzena Giorgio; Ammenda di € 31,00 – Camp. 2^ Categoria
La Società G.S. Schiara ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicate nel Comunicato n. 36 del 31/1/2007, con le quali venivano assunte :
• la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Valcozzena Giorgio “una giornata per l’espulsione e due giornate
perché, dopo la notifica del provvedimento, ha insultato l’arbitro”;
• l’ammenda di € 31,00 a carico della Società “per insulti all’arbitro durante la gara, in campo avverso”.
La Società asserisce che i provvedimenti appaiono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
dichiara preliminarmente inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione dell’ammenda di € 31,00 a carico della
Società, perché provvedimento inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma, lettera a ) del C.G.S.;
letto il ricorso presentato dal G.S. Schiara, nella parte concernente la squalifica per tre giornate a carico del calciatore
Valcozzena Giorgio;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
effettuati ulteriori accertamenti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha precisato il carattere più di imprecazione che volutamente offensivo delle
espressioni usate dal calciatore espulso;
valutata la decisione di primo grado, alla luce di quanto sopra, viene ritenuta più congrua la sanzione della squalifica per
due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal G.S. Schiara;
• di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Valcazzena Giorgio.
La tassa reclamo non é stata versata.
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