COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. SCHIARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Valcozzena Giorgio; Ammenda di € 31,00 – Camp. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. SCHIARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Valcozzena Giorgio; Ammenda di € 31,00 – Camp. 2^ Categoria La Società G.S. Schiara ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Comunicato n. 36 del 31/1/2007, con le quali venivano assunte : • la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Valcozzena Giorgio “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, ha insultato l’arbitro”; • l’ammenda di € 31,00 a carico della Società “per insulti all’arbitro durante la gara, in campo avverso”. La Società asserisce che i provvedimenti appaiono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione dell’ammenda di € 31,00 a carico della Società, perché provvedimento inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma, lettera a ) del C.G.S.; letto il ricorso presentato dal G.S. Schiara, nella parte concernente la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Valcozzena Giorgio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha precisato il carattere più di imprecazione che volutamente offensivo delle espressioni usate dal calciatore espulso; valutata la decisione di primo grado, alla luce di quanto sopra, viene ritenuta più congrua la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal G.S. Schiara; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Valcazzena Giorgio. La tassa reclamo non é stata versata.
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