COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 14 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. ALPAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Ammenda di € 200,00, addebito danni arrecati all’autovettura dell’arbitro – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 14 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. ALPAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2007 – Ammenda di € 200,00, addebito danni arrecati all’autovettura dell’arbitro – Campionato 1^ Categoria La Società U.S. Alpago ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 24/1/2007, con la quale veniva comminata l’ammenda di € 200,00 a carico della Società, sanzione così determinata (ex art. 9 CGS) : - “€ 60,00 per la presenza di persone non autorizzate all’interno dei locali degli spogliatoi che mantenevano un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’arbitro; - € 40,00 per lancio di piccoli oggetti verso il recinto di gioco al termine della gara all’indirizzo dell’arbitro senza peraltro colpirlo; - € 100,00 per l’aggressione con danni all’auto dell’arbitro al termine della gara. Si addebitano inoltre alla Società Alpago i danni arrecati all’auto dell’arbitro”. L’U.S. Alpago ha impugnato i provvedimenti sopra descritti contestando le sanzioni. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’U.S. Alpago; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro che ha ribadito integralmente quanto già esposto nel supplemento al rapporto di gara; atteso che va quindi confermata la decisione emanata dal G.S. in ordine alla responsabilità di rispondere dei danni arrecati alla vettura dell’arbitro; valutata la decisione di primo grado e ritenuta congrua rispetto alla dinamica ed al contenuto dei fatti, le sanzioni pecuniarie assunte dal G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Alpago; • di confermare il provvedimento dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società; • di confermare il provvedimento di addebitare a carico della Società Alpago i danni arrecati all’auto dell’arbitro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. Va comunque precisato che la Società opponente dovrà osservare, per ulteriori ricorsi riguardanti gli addebiti dei danni oggetto del giudizio, le disposizioni pubblicate dal C.R. Veneto nel C.U. n. 3 del 20/7/2006 punto 2.2.3., non rientrando nelle competenze della C.D.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it