COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai • del Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai • della Società U.S. Lentiai

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai • del Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai • della Società U.S. Lentiai Il Procuratore federale, con atto del 26 Gennaio 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai per rispondere : della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e 40, comma 1 del Regolamento L.N.D., in relazione all’art. 37 lett. Cb) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato la conduzione della prima squadra ad un soggetto non abilitato dal Settore Tecnico; • il Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai per rispondere : della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto attività di allenatore in assenza di abilitazione; • la Società U.S. Lentiai per rispondere : della violazione dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta del proprio Presidente e del proprio tesserato. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : • rilevato che dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagine é emerso che nel corso della stagione 2005/2006, il Sig. Gian Franco Sacchet, Presidente dell’U.S. Lentiai, dopo avere esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra l’allenatore Sig. Bernardi Walter, affidava le funzioni di allenatore al Sig. Stefano Baruffolo, calciatore di detta Società, ma sprovvisto di abilitazione del Settore Tecnico; • rilevato, peraltro, che detta circostanza, oltre ad essere espressamente ammessa in sede di audizione dinanzi all’Ufficio Indagine, sia dal Sacchet che dal Baruffolo, é avvalorata da una serie di dichiarazioni ed interviste pubblicate da organi di stampa ove il calciatore Stefano Baruffolo assume chiaramente la veste di allenatore della squadra; • ritenuto che tale condotta costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e 40, comma 1, del Regolamento L.N.D., in relazione all’art. 37 lett. Cb) del Regolamento del Settore Tecnico, ascrivibile al Sig. Gian Franco Sacchet, Presidente dell’U.S. Lentiai per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad un soggetto non abilitato dal Settore Tecnico, nonchè della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. ascrivibile al Sig. Stefano Baruffolo per aver svolto attività di allenatore in assenza di abilitazione; • ritenuto altresì che nella fattispecie é riscontrabile la violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della Società U.S. Lentiai per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato Baruffolo; Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D., all’odierna riunione, sono intervenuti : il Sig. Gianfranco Sacchet, che rappresenta sia l’U.S. Lentiai che il proprio tesserato Stefano Baruffolo, nonchè il Dott. Salvatore Sciuto, in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Su richiesta del Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la necessità di un supplemento di istruttoria , la C.D. decide di trasmettere il verbale dell’odierna riunione all’Ufficio Indagine della F.I.G.C. per gli ulteriori aggiornamenti richiesti e di sospendere il presente giudizio in attesa del relativo esito
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