LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE VENETO Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 2) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ZUCCHER/PIOVESE CALCIO 1919

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE VENETO Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 2) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ZUCCHER/PIOVESE CALCIO 1919 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5 Aprile 2007, il sig.Marco ZUCCHER si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PIOVESE CALCIO 1919, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Precisando di aver percepito tre rate mensili, per €.2.250,00 relativamente ai mesi in cui ha prestato la propria attività calcistica con la Società (Settembre-Ottobre-Novembre 2006), richiedeva la condanna della stessa al pagamento delle mensilità maturate fino alla data della presentazione del ricorso (5 Aprile 2007) ammontanti a €.3.750,00. Nel mese di Dicembre 2006 veniva inserito nelle liste di svincolo da parte della Società.Si tesserava subito con altra Società partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale.(Come da dichiarazione scritta rilasciata dal proprio legale rappresentante presente all’udienza) Il nuovo tesseramento fa automaticamente decadere l’accordo economico stipulato con la PIOVESE CALCIO 1919. La Società in data 16 Maggio 2007, inviava tramite fax le proprie memorie difensive in merito. Si rileva preliminarmente, però che le stesse, non risultano essere state inviate anche al ricorrente. Per questi motivi, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. le memorie difensive della Società risultano inammissibili. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dal Sig. Marco ZUCCHER, nei confronti della Società PIOVESE CALCIO 1919. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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