LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DIRANI/A.C.CATTOLICA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DIRANI/A.C.CATTOLICA CALCIO Con reclamo inoltrato il 4/05/2007 a mezzo Raccomandata tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco DIRANI, chiedeva la condanna della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione sportiva 2005/06, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €50,00 e tantomeno la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti commi 5-6. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Marco DIRANI nei confronti della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D.
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