LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 5) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro Nicolas D’AMICO/CATTOLICA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND
5) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro Nicolas D’AMICO/CATTOLICA CALCIO S.r.l.
Con reclamo inoltrato il 24/03/2007 a mezzo Raccomandata tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Leandro Nicolas D’AMICO, chiedeva la condanna della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione 2006/07, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione.
Si rileva preliminarmente però che il calciatore ha allegato al ricorso la fotocopia della ricevuta della Racc.inviata alla controparte, violando l’art.21 bis commi 5-6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
P. Q. M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Leandro Nicolas D’AMICO nei confronti della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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