LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE BASILICATA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 7) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BUCCHIONI/AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE BASILICATA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND
7) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BUCCHIONI/AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l.
Con reclamo inoltrato il 28/03/2007 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Roberto BUCCHIONI, chiedeva la condanna della Società AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione 2006/07, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione.
Si rileva preliminarmente però che il ricorrente non ha apposto la propria firma sul reclamo.
P. Q. M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo del Sig.Michele ANTONIACCI nei confronti della Società AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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